In deroga all’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri non adottano misu
re nei confronti di operatori aerei in relazione ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2 bis, e all’articolo 14, paragrafo 3, della suddetta direttiva, per gli anni civili 2010, 2011 e 2012, riguardo all’attività da e verso aeroporti situati nei paesi al di fuori dell’Unione che non sono membri dell’EFTA, nelle dipendenze e nei territori degli Stati nel SEE o nei paesi che hanno firmato un trattato di ade
sione con l’Unione, qualora tali operatori aere ...[+++]i non abbiano beneficiato di quote a titolo gratuito per detta attività per il 2012, o nel caso in cui abbiano beneficiato di tali quote, abbiano restituito agli Stati membri, ai fini della loro cancellazione, entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione, un numero di quote assegnate al trasporto aereo per il 2012 corrispondente alla quantità di tonnellate-chilometro verificate di tale attività nell’anno di riferimento 2010.By way of derogation from Article 16 of Directive 2003/87/EC, Member States shall take no acti
on against aircraft operators in respect of the requirements set out in Article 12(2a) and Article 14(3) of that Directive for the calendar years 2010, 2011 and 2012 in respect of activity to and from aerodromes in countries outside the Union that are not members of EFTA, dependencies and territories of States in the EEA or countries having signed a Treaty of Accession with the Union, where such aircraft operators have not been issued free allowances for such activity in respect of 2012 or, if they have been issued such allowances, have returned
...[+++], by the thirtieth day following the entry into force of this Decision, to Member States for cancellation a number of 2012 aviation allowances corresponding to the share of verified tonne-kilometres of such activity in the reference year 2010.